Condizioni generali di vendita
I termini e le condizioni di seguito riportati (di seguito "T&C") si applicano alle consegne e ai servizi forniti al cliente (di seguito "CLIENTE"). Non si applicano le condizioni commerciali standard del CLIENTE, che vengono esplicitamente rifiutate. Ciò vale anche se, in relazione a un ordine di acquisto o in altri documenti del CLIENTE, si fa riferimento alle sue condizioni commerciali standard e se BOSCH non le rifiuta esplicitamente in questo caso.
1. Validità
Se non espressamente ritirata, l'offerta di BOSCH è aperta all'accettazione entro il termine ivi indicato o, in mancanza di tale termine, entro trenta (30) giorni dalla data dell'offerta. Qualsiasi ordine sarà vincolante per BOSCH solo dopo una conferma scritta (anche via fax o e-mail) o tramite un sistema automatizzato, ad esempio EDI, da parte di BOSCH (la "Conferma d'Ordine"). Nonostante la frase precedente, la prestazione di BOSCH è subordinata all'assenza di impedimenti attribuibili alle norme nazionali, statunitensi, comunitarie o internazionali applicabili in materia di commercio estero o all'esistenza di embarghi o altre sanzioni. Il CLIENTE dovrà fornire tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'esportazione, del trasporto e dell'importazione.
2. Inserimento dell'ordine - conferma - cancellazione
Dopo aver ricevuto l'ordine dal CLIENTE, BOSCH fornirà la Conferma d'Ordine, contenente informazioni sui Prodotti, il prezzo, gli eventuali supplementi e la data di consegna prevista dei Prodotti specificati nell'ordine. Il CLIENTE non è autorizzato a cancellare ordini o linee d'ordine senza il previo consenso scritto di BOSCH. I costi relativi all'annullamento di un ordine (tra l'altro di articoli fuori catalogo o su ordinazione) saranno caricati al CLIENTE.
3. Prezzi e supplementi;
Salvo diverso accordo scritto, il prezzo dei Prodotti sarà quello indicato nel listino prezzi pubblicato da BOSCH, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette previste dalla legge. BOSCH potrà modificare il listino prezzi e comunicherà tale modifica, che si intende già da allora accettata incondizionatamente dal CLIENTE.
BOSCH si riserva il diritto di addebitare supplementi, in particolare una carica per piccoli ordini o una carica per il trasporto espresso (aereo) o qualsiasi altra carica per servizi richiesti dal CLIENTE, come l'etichettatura o l'imballaggio o il collaudo.
In caso di spedizione FCA, il CLIENTE è tenuto a organizzare e a dispiegare il ritiro dei Prodotti presso il magazzino definito da BOSCH entro 3 giorni lavorativi dalla notifica da parte di BOSCH che la merce è pronta per il ritiro. Le spedizioni con Incoterms FCA che rimangono più di 2 settimane nel magazzino BOSCH sono soggette a un supplemento specifico del totale della fattura per ogni periodo iniziato di 4 settimane in cui i Prodotti rimangono nel magazzino BOSCH.
Per ogni ordine è prevista una commissione di gestione in percentuale del valore delle vendite di FCA, come specificato nell'allegato "Accordo annuale sui prezzi".
Le tariffe di trasporto standard sono applicabili alle seguenti modalità di carica:
Merci pericolose come definite nella Direttiva UE per il trasporto terrestre e nella normativa IATA sulle merci pericolose.
Spedizioni per via aerea (in base al luogo di destinazione DAP):
Una percentuale specifica del valore delle vendite, per tutti i prodotti (eccetto le merci pericolose):
Una percentuale specifica del valore di vendita, in caso di merci pericolose.
Spedizioni su strada (in base al luogo di destinazione DAP):
Una percentuale specifica del valore di vendita
Nota: Le destinazioni che non possono essere raggiunte con il camion saranno trasportate per via aerea e saranno applicate le relative cariche. Vedi sopra per il trasporto aereo.
Spedizione via mare (in base al porto di destinazione CIF):
Una percentuale specifica del valore di vendita
Per ogni ordine verrà applicata una carica di trasporto minima specificata.
In caso di Incoterms DAP, le Parti concorderanno i magazzini specificati in cui la merce sarà consegnata. Altre destinazioni sono soggette a un sovrapprezzo da concordare nel rispettivo Contratto di vendita. Le spedizioni DAP saranno elaborate da Bosch su base consolidata solo una volta alla settimana.
BOSCH si riserva il diritto di modificare tutte le tariffe per riflettere la fluttuazione dei prezzi globali di trasporto a causa di situazioni imprevedibili come, ad esempio, attacchi terroristici o fluttuazione dei prezzi globali del carburante in qualsiasi momento senza preavviso, la cui modifica è già per allora e incondizionatamente accettata dal CLIENTE. Tutte le cariche si applicano sempre per ordine.
Se il CLIENTE sceglie la spedizione FCA, la prova di consegna deve essere consegnata a BOSCH come obbligo. Per prova di consegna si intende un documento doganale chiaramente identificabile, come le copie dei documenti doganali a destinazione o la copia originale del CMR (firmata dal CLIENTE, dallo spedizioniere e da BOSCH). BOSCH si riserva il diritto di addebitare al CLIENTE un costo aggiuntivo del valore di vendita se i documenti doganali non vengono sdoganati e restituiti entro 60 giorni di calendario dallo sdoganamento dell'esportazione. Questo costo aggiuntivo è specificato nell'allegato "Accordo sui prezzi annuali".
4. Documenti
Tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti e alla loro manutenzione rimangono di proprietà di BOSCH e, salvo che siano destinate a servire da istruzioni per l'uso o da materiale pubblicitario, non possono essere utilizzate o copiate, riprodotte, trasmesse o comunicate a terzi senza il previo consenso scritto di BOSCH.
Nel caso in cui il CLIENTE necessiti di uno o più dei documenti o certificati menzionati nell'elenco (non esaustivo) qui di seguito, BOSCH addebita i costi come spese per i documenti (per ordine), compresi i costi di gestione, che sono menzionati nell'allegato "Accordo sui prezzi annuali":
- Certificato di origine presso la Camera di Commercio
- Documenti legalizzati dalla Camera di Commercio
- Documenti legalizzati dal Consolato o dall'Ambasciata
- Ispezione e certificato ICIGI
- Lista di imballaggio separata
- Certificato SASO o KUCAS
- Certificato di assicurazione
5. Condizioni commerciali
Si applica l'ultima edizione degli Incoterms emessi dalla Camera di Commercio Internazionale. (Incoterms®2020). In generale, il DAP è obbligatorio per le spedizioni nazionali all'interno dell'UE e del SEE, mentre l'FCA è utilizzato per le esportazioni verso i Paesi extra-UE.
6. Test
I Prodotti vengono ispezionati e, ove possibile o quando previsto dalla normativa, sottoposti a un test standard di fabbrica prima della spedizione. Se sono necessarie prove (straordinarie) in presenza del CLIENTE o di un suo rappresentante, queste devono essere specificate dal CLIENTE al momento dell'ordine e, se concordato da BOSCH, devono essere effettuate prima della spedizione; tutti i costi connessi a tali prove straordinarie saranno caricati al CLIENTE. In caso di ritardo da parte del CLIENTE nel presentarsi a tali prove dopo quattordici (14) giorni di preavviso che i prodotti sono pronti per essere testati, le prove procederanno in assenza del CLIENTE e saranno considerate come effettuate in sua presenza.
7. Consegna
7.1 I Prodotti saranno consegnati al CLIENTE come indicato nella relativa Conferma d'Ordine, che indicherà lo specifico termine INCO applicabile all'ordine, sia che i Prodotti debbano essere consegnati da BOSCH al CLIENTE (luogo DAP Cliente o ritirati dal CLIENTE presso BOSCH (luogo FCA BOSCH)).
In caso di Incoterm FCA, il CLIENTE dovrà ritirare i Prodotti presso la sede di BOSCH o in altro luogo eventualmente comunicato da BOSCH prima della consegna (il "Luogo di Ritiro") entro 3 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di BOSCH al CLIENTE che i Prodotti sono pronti. Se il CLIENTE non prende in consegna i Prodotti, BOSCH ha il diritto di immagazzinare i Prodotti a rischio e a spese del Cliente fino alla consegna. Il periodo massimo di memorizzazione è di 30 giorni di calendario, dopodiché l'ordine può essere annullato a discrezione di BOSCH.
È obbligo finanziario (pagamento dell'ordine) e responsabilità del CLIENTE consentire a BOSCH di consegnare i Prodotti entro 30 giorni di calendario dalla Conferma d'Ordine iniziale. Se questo requisito non è stato soddisfatto, la prenotazione dei prodotti sarà annullata, il che implica un nuovo ordine e la data di consegna sarà confermata solo quando saranno soddisfatti i criteri di pagamento prima menzionati.
7.2 Se non diversamente concordato, il SOFTWARE viene consegnato o reso disponibile per il download nella versione indicata nella DOCUMENTAZIONE. Il CLIENTE è responsabile dell'installazione del SOFTWARE. Se il SOFTWARE viene fornito per l'uso su un supporto dati o è preinstallato sull'HARDWARE DI BERSAGLIO, questo potrebbe non contenere la versione indicata nella DOCUMENTAZIONE. L'obbligo di consegna da parte di BOSCH sarà soddisfatto fornendo la realizzazione. Il CLIENTE è tenuto ad eseguire la realizzazione.
7.3 Se la consegna da parte di BOSCH è ritardata, il CLIENTE, su richiesta di BOSCH, dovrà dichiarare entro un termine ragionevole se insiste sulla consegna o se rivendica gli altri diritti previsti dalla legge ai sensi delle seguenti regole:
In caso di ritardo nella consegna, il CLIENTE può revocare il contratto in conformità alle disposizioni di legge solo nella misura in cui BOSCH sia responsabile del ritardo.
Il punto 11 si applica alle richieste di risarcimento danni da parte del CLIENTE in caso di ritardo nella consegna.
Le consegne parziali e le relative fatture sono ammissibili a meno che non si possa ragionevolmente prevedere che il CLIENTE le accetti.
Il CLIENTE non può rifiutare di accettare le consegne a causa di difetti insignificanti.
8. Rendimenti commerciali
BOSCH non è tenuta ad accettare resi di prodotti diversi da quelli difettosi, soggetti a richiamo o non ordinati dal Cliente nell'ambito di un ordine di acquisto. Se la restituzione commerciale di un prodotto è stata concordata per iscritto da BOSCH mediante un'autorizzazione alla restituzione della merce (RMA), il prodotto deve essere inviato secondo le istruzioni di BOSCH; tutti i prodotti restituiti devono essere spediti con assicurazione e trasporto prepagati dal cliente e imballati nella loro confezione originale non aperta.
L'autorizzazione per ogni richiesta di reso commerciale è valida per 3 settimane di calendario (ovvero 21 giorni dopo aver ricevuto il numero di autorizzazione). I prodotti devono essere stati spediti come indicato nella forma di reso. Dopo questo periodo l'autorizzazione al reso decade automaticamente e i prodotti restituiti saranno trattati come resi non autorizzati.
Su richiesta del cliente, BOSCH può anche organizzare il trasporto all'indietro dietro pagamento di una tassa di gestione del reso. Tutti i costi di trasporto, comprese eventuali tasse e imposte, saranno a carico del CLIENTE.
Il rifiuto dei prodotti da parte del destinatario non costituisce un'autorizzazione al reso commerciale. I prodotti rifiutati saranno trattati come resi non autorizzati. I resi non autorizzati saranno soggetti a pagamento da parte del CLIENTE. Il trasporto, le tasse, i dazi e tutte le altre spese sostenute da BOSCH saranno caricate al CLIENTE.
9. Condizioni di pagamento
Il prezzo d'acquisto è pagabile al momento della conclusione del contratto, ad esempio una singola conferma d'ordine, e sarà trasferito sul conto bancario di BOSCH prima della spedizione/trasporto, a meno che non sia stato concordato diversamente tra BOSCH e il CLIENTE, ad esempio in un Contratto di vendita o nell'Allegato "Accordo annuale sui prezzi" a un Contratto di vendita. In questo caso, BOSCH può richiedere una garanzia bancaria o una lettera di credito irrevocabile.
Una linea di credito consiste in un termine di pagamento esteso in combinazione con un limite di credito, che si basa sulla comprovata credibilità del CLIENTE. BOSCH potrà cancellare tale linea di credito previa comunicazione scritta al CLIENTE.
Nel caso in cui il CLIENTE non sia sufficientemente solvibile per il valore del Contratto di Vendita o della singola conferma d'ordine, ma si desideri una durata di pagamento estesa, questa può essere fornita a fronte di una garanzia di pagamento tramite una Garanzia di Pagamento Bancaria o una Lettera di Credito Irrevocabile (vedi sotto).
- Se una fattura non viene pagata entro il termine di pagamento concordato nell'Allegato "Accordo annuale sui prezzi", il CLIENTE è, senza che BOSCH sia tenuta ad alcuna avvertenza o comunicazione, inadempiente rispetto al contratto. Gli ordini in sospeso o nuovi saranno sospesi per la consegna fino a quando il CLIENTE non avrà saldato l'intero valore dovuto.
- In caso di inadempienza, il CLIENTE deve pagare gli interessi. Accumulati con i costi amministrativi, con un minimo di 30 euro per incidente. Si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni.
- Se il CLIENTE non adempie o si prevede che BOSCH non adempia al pagamento dovuto ai sensi del Contratto di Vendita con BOSCH o - prima o dopo la conferma dell'ordine - si dubita che la capacità di pagamento del CLIENTE sia insufficiente, BOSCH ha il diritto di sospendere i propri obblighi ai sensi del Contratto di Vendita fino a quando il CLIENTE non abbia fornito una garanzia di pagamento sufficiente per l'esecuzione del Contratto di Vendita.
- BOSCH ha il diritto di accreditare i pagamenti sul credito residuo più vecchio.
- Se il CLIENTE è in ritardo con i pagamenti, BOSCH ha il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale che sono dovuti e certi. Inoltre, BOSCH ha il diritto di eseguire le consegne in sospeso solo in cambio di un pagamento anticipato o di una garanzia. Questo diritto non è escluso dalla dilazione del pagamento.
- Il CLIENTE ha il diritto di compensare le domande riconvenzionali e di trattenere i pagamenti solo nella misura in cui le domande riconvenzionali siano incontestate, legalmente vincolanti o, dopo essere diventate litispendenti, siano pronte per una decisione.
Garanzia di pagamento bancario
L'adempimento dell'obbligazione della Società relativa al Volume d'Acquisto come specificato nell'Allegato "Contratto di Prezzo Annuale" sarà garantito da una Garanzia di Pagamento Bancaria da parte di una banca di prima classe all'interno dell'Unione Europea che la Società dovrà consegnare a Bosch entro e non oltre 10 giorni dal giorno della firma del Contratto di Vendita (e/o dello specifico Ordine di Vendita). La validità della Garanzia di pagamento bancario deve essere estesa per l'intera durata del Contratto di vendita (e/o dello specifico Ordine di vendita), più 3 mesi.
Lettera di credito irrevocabile
Per l'adempimento dell'obbligazione della Società relativa a uno specifico Ordine/i di Vendita o Contratto di Progetto, la Società fornirà, entro ventuno (21) giorni dalla conferma di tale specifico Ordine/i di Vendita o Contratto di Progetto, una Lettera di Credito non trasferibile e irrevocabile a favore di Bosch, fornita da una banca di prima classe alla quale si applichino gli usi e le pratiche uniformi per i crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Se non diversamente concordato, la Società pagherà a Bosch tutti gli importi dovuti in virtù del presente contratto nella valuta concordata. La Lettera di Credito dovrà essere pagabile in contanti e recare la conformazione di una banca dell'Unione Europea, accettabile per Bosch. Se la data di consegna rientra nel periodo di ventuno (21) giorni prima indicato, la Lettera di credito avrà una validità minima pari al periodo di consegna e sarà prorogata su richiesta di Bosch. Nel caso in cui siano state concordate consegne parziali, la lettera di credito deve prevedere pagamenti proporzionali.
10. Difetti
10.1 Le richieste di risarcimento per difetti sono limitate nel tempo (in base alle disposizioni di legge locali) a partire dalla data di consegna del Prodotto (data di trasferimento del rischio in conformità al termine INCO applicabile). La disposizione precedente non si applica nel caso in cui la legislazione obbligatoria applicabile preveda termini di prescrizione più lunghi.
10.2 Solo la descrizione del PRODOTTO fornita da BOSCH prima della conclusione del contratto o concordata in un documento separato (ad esempio nella DOCUMENTAZIONE o nel catalogo) è determinante per la qualità del PRODOTTO. Ciò comprende in particolare le funzioni di sicurezza informatica. I dettagli in esso contenuti devono essere intesi esclusivamente come specifiche di prestazione e non come garanzie. Una garanzia viene concessa solo se è stata esplicitamente designata come tale da BOSCH per iscritto prima della conclusione del contratto. Non è dovuta alcuna ulteriore qualità e, in particolare, non deriva da dichiarazioni pubbliche o pubblicità da parte dei partner di distribuzione di BOSCH. BOSCH non è tenuta a fornire servizi che vadano oltre la responsabilità per i difetti.
10.3 Quanto segue non costituisce un difetto di qualità:
- Usura naturale;
- Qualità del PRODOTTO o danni causati al o dal PRODOTTO dopo il passaggio del rischio a seguito di manipolazione, memorizzazione o installazione impropria, o mancato rispetto delle normative di installazione e manipolazione, o sollecitazione o uso eccessivo, o risorse operative, messa in funzione o manutenzione inadeguate;
- Qualità del PRODOTTO o danni causati al o dal PRODOTTO per cause di forza maggiore, particolari influenze esterne non previste dal contratto, o a causa dell'uso del PRODOTTO al di fuori dell'uso previsto dal contratto o dell'uso abituale e, nel caso del SOFTWARE, per contaminazione da virus;
- Modifiche al PRODOTTO da parte del CLIENTE o di altri terzi, a meno che il difetto non sia in connessione causale con la modifica;
- Guasti del SOFTWARE causati da errori di applicazione da parte del CLIENTE e che avrebbero potuto essere evitati se la DOCUMENTAZIONE fosse stata consultata attentamente;
- Errori dovuti all'utilizzo del SOFTWARE in un ambiente operativo diverso da quello previsto da BOSCH o a guasti dell'HARDWARE DI BERSAGLIO, del sistema operativo o del software di altri produttori.
10.4 Se un difetto di qualità si verifica durante il periodo di limitazione, BOSCH può rimediare al difetto a propria discrezione eliminando il difetto o fornendo un PRODOTTO privo di difetti.
Un difetto del SOFTWARE può essere eliminato a discrezione di BOSCH mediante aggiornamento/patch/bug-fix/upgrade o indicando una soluzione alternativa; quest'ultima solo nella misura in cui ciò sia ragionevolmente accettabile per il CLIENTE, tenendo conto degli effetti del difetto e delle circostanze della soluzione alternativa indicata. Il punto 7.2 si applica mutatis mutandis.
Se BOSCH fornisce una garanzia volontaria sul prodotto agli utenti finali, il periodo di garanzia e i relativi termini e condizioni sono descritti in una dichiarazione di garanzia del prodotto disponibile sul sito www.BOSCHSecurity.com nelle pagine di assistenza.
10.5 Eventuali reclami per errata spedizione e/o danni apparenti dovranno essere inoltrati per iscritto senza ritardo, ma in ogni caso non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei Prodotti da parte del CLIENTE. Altri difetti dovranno essere notificati dal CLIENTE per iscritto senza indebito ritardo dalla loro scoperta. La data determinante è sempre quella di ricezione dell'avviso di reclamo da parte di BOSCH. L'avviso di reclamo dovrà contenere una descrizione del difetto e/o, nel caso del SOFTWARE, il momento in cui si è verificato il difetto e le circostanze dettagliate. Le richieste di risarcimento per difetti sono escluse se il difetto non è stato notificato in tempo utile.
11. Responsabilità
BOSCH è tenuta a pagare i danni e la compensazione delle spese abortive (di seguito denominati danni) a causa di una violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali solo in caso di
- Dolo o colpa grave di BOSCH;
- In caso di lesioni mortali intenzionali, lesioni fisiche o ferite;
- per la fornitura di una garanzia di qualità o di durata;
- in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali; si considerano sostanziali quegli obblighi contrattuali che, se eseguiti, consentono la corretta esecuzione del contratto nel suo complesso e di cui il CLIENTE può regolarmente contare sull'osservanza;
- a causa della responsabilità obbligatoria ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (Produkthaftungsgesetz); oppure
- a causa di altre responsabilità obbligatorie.
- A causa della responsabilità legale obbligatoria ai sensi della normativa applicabile in materia di responsabilità del prodotto, la Responsabilità del Prodotto ha il significato di Responsabilità del Prodotto come previsto dalla Direttiva Europea sui Prodotti Difettosi.
I danni per la violazione di obblighi contrattuali materiali sono tuttavia limitati ai danni prevedibili, tipici del tipo di contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave o per lesioni mortali, fisiche o alla salute o per l'assunzione di una garanzia di qualità. L'importo dei danni tipici del contratto e prevedibili, basati su violazioni degli obblighi da parte di BOSCH, corrisponde all'importo del compenso pagato dal CLIENTE in base all'ordine interessato, ma non supera comunque i 400.000 EUR.
La responsabilità per danni superiori a quelli previsti dalla presente clausola 11 è esclusa a prescindere dalla natura giuridica della richiesta di risarcimento. Ciò vale in particolare per le richieste di compensazione danni derivanti da culpa in contrahendo (colpa derivante dalla conclusione di un contratto), per altre violazioni di doveri e per le richieste di compensazione di danni materiali da illecito.
Nella misura in cui la responsabilità per i danni è esclusa nei confronti di BOSCH, ciò vale anche per la responsabilità personale per i danni dei dipendenti, dei rappresentanti e delle persone di aggancio da BOSCH dell'esecuzione degli obblighi.
Le suddette sentenze non comportano alcuna modifica dell'onere della prova a sfavore del CLIENTE.
Nonostante quanto concordato in questa sezione, la responsabilità massima di BOSCH ai sensi del Contratto di Vendita è limitata al valore dell'ordine.
In caso di SOFTWARE, BOSCH non sarà responsabile, in particolare, dei DANNI subiti dal CLIENTE a causa di un funzionamento non corretto o di un utilizzo non conforme alla definizione prevista.
12. Riservatezza
Il CLIENTE si impegna a mantenere sempre strettamente riservate tutte le informazioni riguardanti i dati tecnici, commerciali e finanziari relativi ai prodotti, inclusi, senza limitazione, il Software se applicabile, e i dati riservati dell'attività di BOSCH e del contratto (collettivamente "Informazioni Riservate"), di cui il CLIENTE possa venire a conoscenza, e restituirà a BOSCH immediatamente su richiesta tutte le Informazioni Riservate tangibili. Il CLIENTE si impegna (i) a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nella misura necessaria per l'attuazione del Contratto e (ii) a intraprendere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi uso non autorizzato o la divulgazione di Informazioni Riservate a qualsiasi persona e/o terza parte a cui tale divulgazione non sia necessaria per l'attuazione del Contratto.
13. Controllo delle esportazioni
Le consegne e i servizi (prestazioni contrattuali) sono soggetti alla condizione che non vi siano ostacoli all'esecuzione a causa di normative nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. Il CLIENTE si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esportazione e la spedizione. I ritardi dovuti agli esami di esportazione o alle procedure di approvazione rendono inapplicabili le scadenze e le date di consegna. Se non vengono concesse le necessarie approvazioni o se la fornitura e il servizio non possono essere approvati, il contratto si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate.
BOSCH ha il diritto di risolvere il Contratto senza preavviso se tale risoluzione è necessaria a BOSCH per conformarsi a disposizioni di legge nazionali o internazionali. In tale caso di risoluzione, il CLIENTE non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni o altri diritti a causa della risoluzione.
Quando cede a terzi i Prodotti forniti da BOSCH (hardware e/o software e/o tecnologia e i rispettivi documenti, indipendentemente dal modo in cui sono resi disponibili) e il lavoro e i servizi svolti da BOSCH (compresa l'assistenza tecnica di ogni tipo), il CLIENTE deve rispettare le disposizioni rispettivamente applicabili della legge nazionale e internazionale sul controllo delle esportazioni.
14. Diritto di recesso
14.1 In caso di violazione del contratto da parte del CLIENTE, in particolare in caso di mancato pagamento, Bosch ha il diritto, indipendentemente da altri diritti contrattuali e legali, di risolvere il contratto dopo aver inviato una comunicazione di inadempimento con un periodo ragionevole concesso al Cliente per porre rimedio all'inadempimento.
14.2 BOSCH ha il diritto di risolvere il contratto senza concedere un termine per rimediare all'inadempimento, se il CLIENTE sospende i suoi pagamenti o se il CLIENTE, o qualsiasi terzo, presenta una procedura di insolvenza o una procedura analoga da avviare sui suoi beni per il regolamento dei debiti. Bosch ha inoltre il diritto di risolvere il contratto senza concedere un termine per porre rimedio all'inadempimento, se;
- La posizione patrimoniale della Società dovesse deteriorarsi materialmente o minacciare di deteriorarsi e, di conseguenza, l'adempimento di un obbligo di pagamento nei confronti di Bosch fosse messo a rischio, oppure
- Se la Società è insolvente o sovraindebitata
14.3 Dopo la dichiarazione di tale risoluzione, il CLIENTE dovrà immediatamente consentire ai rappresentanti di BOSCH l'accesso ai Prodotti di cui BOSCH ha conservato la proprietà e consegnarli. Dopo la rispettiva notifica in tempo utile, BOSCH può anche vendere in altro modo i Prodotti di cui BOSCH ha conservato la proprietà al fine di soddisfare i crediti dovuti nei confronti della Società. I diritti e le richieste di risarcimento previsti dalla legge non saranno limitati dalle disposizioni contenute nella presente clausola 14.
14.4 Il CLIENTE dovrà cancellare tutti i supporti di dati, le copie del SOFTWARE, comprese le copie di sicurezza ai sensi del punto 23.2, e la DOCUMENTAZIONE fornita per l'uso, o distruggerli e confermarlo per iscritto a BOSCH su richiesta.
15. Forza maggiore
In caso di Forza Maggiore (come definita di seguito) la parte che subisce il ritardo o il danno dovrà informare l'altra parte il prima possibile, ma in ogni caso entro sette (7) giorni dall'inizio di tale Forza Maggiore, specificando la natura della Forza Maggiore e la sua durata stimata.
Se il mancato rispetto dei termini di consegna è dovuto a cause di forza maggiore o ad altre interruzioni di cui BOSCH non è responsabile, i termini di consegna concordati saranno prorogati.
Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per più di sessanta (60) giorni o si preveda che si protragga per più di sessanta (60) giorni, la parte interessata ha il diritto di rescindere il presente Contratto con un semplice preavviso scritto e senza che l'altra parte possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni. In caso contrario, i diritti e gli obblighi delle parti saranno sospesi fino a quando non saranno rinnovati dalle parti per iscritto.
Per forza maggiore si intendono i danni o i ritardi causati da cause di forza maggiore, ovvero fenomeni naturali quali terremoti e inondazioni, incendi, atti o normative o decreti di qualsiasi governo (di fatto o di diritto), compresi quelli che interessano i subfornitori, attacchi e atti terroristici, sommosse, guerre, epidemie, pandemie, naufragi, restrizioni all'importazione e all'esportazione, serrate, limitazioni nella fornitura di energia o altre cause, simili o diverse da quelle sopra elencate, imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo delle Parti e che impediscono l'adempimento totale o parziale di qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto o dall'ordine di acquisto. Ciò vale anche per le azioni sindacali che interessano BOSCH o i suoi subfornitori. Ciò include anche le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e le consegne inadeguate o ritardate da parte dei fornitori per cause di forza maggiore.
16. Mantenimento del titolo
16.1 BOSCH conserva la proprietà dei Prodotti consegnati in attesa dell'adempimento completo di tutti i crediti a cui BOSCH ha diritto sulla base del rapporto commerciale attuale e futuro.
16.2 Nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione e ispezione dei Prodotti di cui BOSCH ha conservato la proprietà, il CLIENTE è tenuto ad eseguire tali interventi puntualmente a proprie spese.
17. Proprietà intellettuale
17.1 BOSCH non sarà responsabile per reclami derivanti da una (presunta) violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di copyright di terzi (di seguito: "DPI") se i DPI sono o erano di proprietà del CLIENTE, di un'impresa in cui il CLIENTE detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto o di un'impresa che detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto del CLIENTE.
17.2 BOSCH non sarà responsabile per reclami derivanti da una (presunta) violazione di DPI di terzi, a meno che almeno un DPI della famiglia di diritti di proprietà sia stato pubblicato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti o in uno dei seguenti paesi: Repubblica Federale Tedesca, Francia, Gran Bretagna, Austria o USA.
17.3 Il CLIENTE deve notificare immediatamente a BOSCH le (presunte) violazioni dei DPI e i rischi di violazione a questo riguardo di cui viene a conoscenza e, su richiesta di BOSCH - per quanto possibile - consentire a BOSCH di condurre il contenzioso (compresi i procedimenti non giudiziari).
17.4 BOSCH ha il diritto, a propria discrezione, di ottenere un diritto d'uso per un prodotto che viola un DPI, di modificarlo in modo che non violi più il DPI o di sostituirlo con un prodotto sostitutivo equivalente che non violi più il DPI. Se ciò non è possibile a condizioni ragionevoli o entro un periodo di tempo ragionevole, il CLIENTE - nella misura in cui ha consentito a BOSCH di effettuare una modifica - avrà diritto ai diritti di recesso previsti dalla legge. Fatte salve le suddette condizioni preliminari, anche BOSCH avrà il diritto di recesso. I diritti di rivalsa del CLIENTE nei confronti di BOSCH sussistono solo nella misura in cui il CLIENTE non abbia stipulato con il proprio cliente accordi di portata superiore alle rivendicazioni legali per difetti, ad esempio accordi di alloggio. BOSCH si riserva il diritto di intraprendere l'azione a propria disposizione ai sensi della prima frase della presente clausola 18.4 anche se la violazione del DPI non è stata giudicata da un tribunale con effetto di giudicato o riconosciuta da BOSCH.
17.5 I reclami del CLIENTE sono esclusi nella misura in cui il CLIENTE è responsabile della violazione dei DPI o se il CLIENTE non ha sostenuto BOSCH in misura ragionevole nella difesa contro i reclami di terzi.
17.6 Le rivendicazioni del CLIENTE sono altresì escluse se i Prodotti sono stati fabbricati in conformità alle specifiche o alle istruzioni del CLIENTE o se la (presunta) violazione dei DPI deriva dall'uso in combinazione con un altro prodotto non proveniente da BOSCH o se i Prodotti sono utilizzati in un modo che BOSCH non era in grado di prevedere.
17.7 Le richieste di risarcimento per violazione dei DPI sono soggette a prescrizione per un periodo di 12 mesi dalla data di notifica.
17.8 L'obbligo di risarcimento dei danni in caso di violazione dei DPI è disciplinato dalla clausola 11 per tutti gli altri aspetti.
17.9 L'articolo 11 si applica di conseguenza alla prescrizione delle richieste di risarcimento basate su una violazione dei DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.
18. Ingegneria inversa
18.1. Senza il previo consenso di BOSCH, il CLIENTE non può intraprendere alcuna osservazione, esame, back engineering o test (il cosiddetto reverse engineering) di un PRODOTTO fornito per l'uso da BOSCH.
18.2. In aggiunta al punto 18.1., per quanto riguarda il SOFTWARE, il CLIENTE non ha il diritto di elaborare, modificare, decodificare, decompilare o disassemblare il codice di programma di parti di esso. 18.1., per quanto riguarda il SOFTWARE, il CLIENTE non è autorizzato, fatto salvo il punto 22.1, a elaborare, modificare, decodificare, decompilare o disassemblare il codice del programma o parti di esso o a stabilire in altro modo il codice sorgente o a produrre opere derivate dal SOFTWARE. Le disposizioni obbligatorie e vincolanti di cui agli articoli 69d e 69e della legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG) rimangono inalterate.
19. Utilizzo e protezione dei
19.1. BOSCH avrà il diritto, nei limiti consentiti dalla legge, di conservare, utilizzare, trasferire e/o sfruttare tutte le informazioni apportate e create dal CLIENTE in relazione al SOFTWARE, ad eccezione dei dati personali, al di là dello scopo del contratto per qualsiasi finalità come, ad esempio, scopi statistici, analitici e interni. Tale diritto è illimitato e irrevocabile.
19.2. Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali, BOSCH si attiene alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.
Condizioni aggiuntive per SOFTWARE
20. Definizioni
20.1. DOCUMENTAZIONE: Tutte le informazioni necessarie per poter lavorare con il SOFTWARE in conformità con lo scopo designato.
20.2. FOSS: SOFTWARE libero e open source e software di terzi con licenza royalty-free.
20.3. INFORMAZIONI RISERVATE: informazioni ai sensi dell'art. 2 n. 1 della legge tedesca sui segreti commerciali (GeschGehG).
20.4. TIPO DI LICENZA: Determina l'ambito di utilizzo del SOFTWARE e il numero di utenti. BOSCH distingue i seguenti TIPI DI LICENZA:
- Licenza singola/stazione di lavoro: il SOFTWARE può essere utilizzato su un unico dispositivo HARDWARE TARGET.
- Volume/multiplo/multi licenza: un numero specifico di licenze individuali.
- Licenza di rete/server/copia o flottante: il SOFTWARE può essere installato su un server di collegamento in rete e/o su un numero qualsiasi di dispositivi HARDWARE TARGET incorporati nella rete locale. In questo caso il SOFTWARE può essere utilizzato contemporaneamente solo su un certo numero di dispositivi HARDWARE TARGET e/o stazioni di lavoro.
- Licenza aziendale: il SOFTWARE può essere utilizzato presso gli stabilimenti concordati dell'impresa del CLIENTE.
20.5. CESSAZIONE DELLA LICENZA: utilizzo del SOFT-WARE oltre il diritto d'uso concordato.
20.6. PRODOTTO: MERCE e/o SOFTWARE.
20.7. DANNI: Danni e rimborso delle spese inutili ai sensi dell'art. 284 del Codice Civile tedesco (BGB).
20.8. DIRITTO DI PROPRIETA': diritto di proprietà industriale o copyright di terzi.
20.9. SOFTWARE: software stand-alone contenuto nel materiale fornito di BOSCH o software lampeggiato su MERCE o HARDWARE TARGET.
20.10. MERCE: articoli materiali da consegnare contenuti nel materiale fornito di BOSCH.
20.11. TARGET HARDWARE: Merce o dispositivo del cliente su cui è installato il SOFTWARE.
21. Oggetto della licenza/SOFTWARE
21.1. La descrizione del SOFTWARE è contenuta nella DOCUMENTAZIONE che il CLIENTE riceverà su richiesta prima della stipula del contratto.
21.2. Il SOFTWARE comprende, per quanto possibile, il codice di programma eseguibile e la corrispondente DOCUMENTAZIONE in formato elettronico, nonché le istruzioni di installazione, a meno che il SOFTWARE non si autoinstalli. Fatto salvo il punto 22.1, il codice sorgente non fa parte della forma del contratto.
21.3 Se non diversamente concordato, il SOFTWARE viene consegnato o reso disponibile per il download nella versione indicata nella DOCUMENTAZIONE. Il CLIENTE è responsabile dell'installazione del SOFTWARE. Se il SOFTWARE viene fornito per l'uso su un supporto dati o è preinstallato sull'HARDWARE DI BERSAGLIO, questo potrebbe non contenere la versione indicata nella DOCUMENTAZIONE di installazione. L'obbligo di consegna da parte di BOSCH sarà soddisfatto fornendo la realizzazione. Il CLIENTE è tenuto ad eseguire la realizzazione.
21.4 I prodotti consegnati potrebbero non contenere l'ultima versione del firmware. Per ottenere la migliore funzionalità, compatibilità, prestazioni e sicurezza possibili, il cliente si impegna a verificare e aggiornare i prodotti consegnati alla versione più recente del firmware prima di metterli in funzione. A tal fine, seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente. BOSCH non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dal fatto che i prodotti consegnati sono stati messi in funzione con un firmware non aggiornato.
22. FOSS
22.1. Il SOFTWARE può contenere FOSS. Al momento della consegna del SOFTWARE, al CLIENTE verrà fornito un elenco aggiornato dei FOSS contenuti e dei relativi termini di licenza FOSS applicabili. Se il SOFTWARE contiene un componente FOSS, il rapporto del CLIENTE con tale componente FOSS sarà principalmente regolato dalla corrispondente licenza FOSS, con priorità su eventuali termini di licenza contrastanti del prodotto offerto o del software associato, che il CLIENTE è tenuto a rispettare. Alcuni FOSS possono richiedere adempimenti che vanno oltre le semplici informazioni fornite. In tal caso il cliente del CLIENTE e/o il CLIENTE, a seconda dei casi, hanno il diritto di richiedere al CLIENTE questo ulteriore adempimento open source. Su richiesta, BOSCH fornirà al CLIENTE questo ulteriore adempimento open source secondo quanto previsto al punto 22.4.
I diritti previsti dalle licenze FOSS vengono concessi al CLIENTE e, nel caso in cui l'utente ceda una copia del prodotto a terzi, i termini e le condizioni delle rispettive licenze FOSS si applicano alla distribuzione di qualsiasi FOSS incluso (in alcuni casi, la licenza FOSS fornisce un'autorizzazione diretta dall'autore/licenziante del FOSS a terzi). Per molte licenze FOSS, BOSCH stessa non può né concedere né ottenere questi diritti per il CLIENTE. Le licenze FOSS applicabili sono disponibili all'indirizzo Internet del fornitore del FOSS o saranno rese disponibili da BOSCH su richiesta del CLIENTE.
22.2. BOSCH si riserva il diritto di introdurre nel SOFTWARE FOSS nuovi o aggiornati nel corso delle attualizzazioni (compresi aggiornamenti, upgrade, rispettivamente patch o bugfix) o di una nuova versione. Le licenze FOSS corrispondenti saranno fornite con la consegna dell'attualizzazione. Inoltre, il punto 21.1. si applica di conseguenza.
22.3. Il FOSS incluso nel SOFTWARE non ha alcun impatto sul prezzo di vendita del SOFTWARE e pertanto sarà fornito senza costi di licenza o altri compensi monetari.
22.4. Oltre all'adempimento dei propri obblighi di licenza derivanti dal FOSS incluso, BOSCH non fornisce alcun servizio di supporto che serva all'adempimento degli obblighi di licenza del CLIENTE derivanti dal FOSS incluso.
22.5. Se i prodotti software sono resi disponibili anche da fornitori terzi e questi non sono da considerarsi FOSS, BOSCH si riserva il diritto di trasferirli in base ai corrispondenti termini e condizioni esclusivi del fornitore terzo. Questi prodotti software possono essere utilizzati esclusivamente in relazione al PRODOTTO.
23. Diritti d'uso
23.1. Al momento della consegna del SOFTWARE, al CLIENTE verrà concesso il diritto non esclusivo, illimitato nel tempo, di utilizzare il SOFTWARE in conformità al rispettivo TIPO DI LICENZA e in conformità alle specifiche della DOCUMENTAZIONE ai sensi delle presenti CGC. L'uso è consentito solo nei paesi di destinazione concordati. In assenza di un accordo esplicito, si tratta del paese in cui il CLIENTE ha la propria sede amministrativa.
23.2. Il CLIENTE può preparare e utilizzare copie di sicurezza del SOFTWARE nella misura prevista dall'articolo 69d (2) della legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG). Le copie di riserva devono essere contrassegnate come tali e riportare, per quanto possibile, la nota di copyright del SOFTWARE originale. Il CLIENTE è vincolato alle presenti CGC anche per quanto riguarda l'utilizzo della copia di sicurezza.
23.3. Il CLIENTE può affidare le misure di cui al punto 22.2 solo a terzi che non siano concorrenti di BOSCH, a meno che il CLIENTE non dimostri che il rischio di divulgare importanti INFORMAZIONI RISERVATE di BOSCH è escluso.
23.4. Se BOSCH fornisce al CLIENTE aggiornamenti (compresi upgrade, aggiornamenti e/o patch o correzioni di bug) e/o una nuova versione del SOFTWARE, anche questi sono soggetti ai termini delle presenti T&C, salvo che siano parte di un contratto separato. Una volta installata la nuova versione del SOFTWARE, i diritti del CLIENTE sulla versione precedente cesseranno dopo una fase di transizione di un mese. Il paragrafo 14.4 si applica in caso di restituzione del SOFTWARE.
23.5. Il CLIENTE non può concedere sub-licenze. Il CLIENTE può tuttavia trasferire a terzi il diritto d'uso concesso, pur interrompendo il proprio utilizzo, al rispetto delle seguenti condizioni:
i. Se il SOFTWARE è stato acquistato insieme a un dispositivo TARGET HARDWARE, il SOFTWARE può essere ceduto a terzi solo per l'utilizzo in relazione a tale TARGET HARDWARE. Ciò vale per le licenze fluttuanti (par. 27.4iii), a condizione che esse possano essere trasferite a terzi dal CLIENTE solo se sono trasferite in toto e, se del caso, insieme a ciascun dispositivo TARGET HARDWARE su cui il SOFTWARE può essere utilizzato.
ii. Il CLIENTE dovrà assicurarsi che al terzo non vengano concessi ulteriori diritti di utilizzo del SOFTWARE rispetto a quelli spettanti al CLIENTE ai sensi delle presenti CGC e che al terzo vengano imposti almeno gli obblighi derivanti dalle presenti CGC in relazione al SOFTWARE. In caso di trasferimento del diritto d'uso a terzi, il CLIENTE è tenuto a consegnare a questi ultimi tutte le copie fornite o create dal CLIENTE o a cancellarle. Se il CLIENTE trasferisce il suo diritto di utilizzare il SOFTWARE, il CLIENTE dovrà consegnare anche la DOCUMENTAZIONE al terzo.
23.6. Tutti gli ulteriori diritti sul SOFTWARE non esplicitamente concessi, inclusi, in particolare, tutti i diritti sul marchio e su altre proprietà intellettuali del SOFTWARE rimarranno a BOSCH. Le definizioni del SOFTWARE, in particolare gli avvisi di copyright, i marchi, i numeri di serie e simili non possono essere rimossi, modificati o cancellati.
24. Obblighi del CLIENTE di collaborare e fornire informazioni
24.1. Il CLIENTE è responsabile della conformità del proprio ambiente hardware e software ai requisiti di sistema del SOFTWARE; in caso di dubbio, il CLIENTE dovrà farsi consigliare da BOSCH e/o da terzi specializzati prima di stipulare il contratto.
24.2. È parzialmente possibile utilizzare il SOFTWARE per influenzare o controllare un sistema elettronico. Pertanto, tenendo conto dell'analisi dei rischi, il SOFTWARE può essere utilizzato (e, se necessario, installato) esclusivamente da operatori specializzati qualificati.
24.3. Il CLIENTE dovrà informare BOSCH di eventuali errori nel SOFTWARE senza
ritardo. In questo contesto, il CLIENTE dovrà fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta di BOSCH. Il CLIENTE consentirà a BOSCH di accedere al SOFTWARE per la risoluzione dei problemi e la correzione degli errori; a discrezione di BOSCH ciò avverrà in sede e/o tramite accesso remoto.
24.4. Il CLIENTE dovrà proteggere il SOFTWARE dall'accesso di terzi non autorizzati adottando misure adeguate, in particolare conservando tutte le copie di sicurezza del SOFTWARE e della DOCUMENTAZIONE in un luogo sicuro.
24.5. BOSCH ha il diritto di verificare se il SOFTWARE viene utilizzato in conformità con il TIPO DI LICENZA. A tal fine, BOSCH può richiedere informazioni al CLIENTE e ispezionare i libri e i documenti, compreso l'ambiente hardware e software del CLIENTE, nella misura in cui, di conseguenza, è possibile ottenere dettagli sull'entità dell'utilizzo del SOFTWARE. A tal fine BOSCH potrà accedere ai locali commerciali del CLIENTE durante il normale orario di lavoro dopo averne dato comunicazione anticipata di almeno due settimane. Il CLIENTE dovrà garantire, nella misura ragionevolmente prevedibile, che l'audit possa essere condotto da BOSCH e collaborare all'audit. BOSCH utilizzerà tutte le informazioni acquisite durante l'audit solo per verificare la conformità al TIPO DI LICENZA. Il CLIENTE può richiedere che l'audit sia condotto in loco da un agente di BOSCH impegnato nel segreto professionale. I costi della verifica sono a carico di BOSCH, a meno che la verifica non riveli una CESSAZIONE DEL COPERCHIO DELLA LICENZA. In questo caso il CLIENTE dovrà sostenere i costi della verifica.
24.6. In caso di CESSAZIONE DEL COPERCHIO DELLA LICENZA, il CLIENTE dovrà pagare la remunerazione non pagata sulla base del listino prezzi generale valido per servizi analoghi al momento in cui è stata scoperta la carenza, più un risarcimento danni pari al 10% del valore della CESSAZIONE DEL COPERCHIO DELLA LICENZA. Il CLIENTE può dimostrare che il danno era inferiore. Inoltre, il CLIENTE è tenuto a interrompere senza indugio ogni CESSAZIONE DEL COPERCHIO DELLA LICENZA.
24.7. Il CLIENTE dovrà prendere ragionevoli precauzioni nel caso in cui il SOFTWARE non funzioni correttamente in tutto o in parte (ad esempio, mediante il back-up giornaliero dei dati, la diagnosi dei malfunzionamenti, l'esame regolare dei risultati dell'elaborazione dei dati). A meno che il CLIENTE non indichi esplicitamente in anticipo il contrario, BOSCH può presumere che sia stato effettuato un back-up di tutti i dati del CLIENTE con cui BOSCH può entrare in contatto.
Versione: Ottobre 2023